Cosa dice la relazione della Corte dei Conti sull’ASI con riferimento al CIRA di cui l’ASi è socio di riferimento? Opportuna un’analisi contestuale delle due relazioni della Corte sull’ASI e sul CIRA.

Ecco il riferimento testuale:

“L’Agenzia ha ulteriormente approfondito la situazione delle partecipazioni indirette detenute tramite Cira S.c.p.A, già oggetto di analisi nei precedenti provvedimenti emessi in attuazione del TUSP, in particolare quella nei distretti aerospaziali. 27 A Cira è affidato il compito di dare attuazione al Programma nazionale di ricerche aerospaziali (Pro.R.A.), secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1989, n. 184, abrogata per effetto del combinato disposto dell’art. 5 della l. 7 agosto 1997, n. 266 e dell’art. 5 del decreto ministeriale n. 305 del 10 giugno 1998 recante “Regolamento disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (Pro.R.A.) e del Centro italiano di ricerche aerospaziali (Cira S.c.p.A.). 78 Corte dei conti-Relazione ASI – esercizio 2019 Con riferimento ad Aspen Avionics inc., società di diritto statunitense, nella citata deliberazione n. 233 del 2020 ASI ha confermato, come già nei precedenti provvedimenti di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica, il contrasto con la normativa recata dal d.lgs. n. 175 del 2016 e quindi la necessità che Cira proceda alla cessione della partecipazione a titolo oneroso, secondo criteri di economicità ed efficienza, a tutela del Cira stesso; in subordine, ove questa non avesse trovato condizioni utili per la sua realizzazione, al recesso dalla società28. La Struttura di monitoraggio sull’attuazione del d.lgs. n. 175 del 2016 istituita presso il Mef, rispondendo ad un apposito quesito proposto da ASI, “stante la specificità della partecipazione in ASPEN e la complessità dell’alienazione in questione, che comporta una tempistica, per il completamento del procedimento, inevitabilmente significativa e non definibile in maniera puntuale (lettera prot. ASI n. 3311 del 8/4/2020)”, ha evidenziato l’impossibilità di deroghe a quanto previsto dal TUSP (prot. ASI n. 5134 del 26 giugno 2020). Con riferimento alle società DACC Scarl, DAST Scarl, IMAST Scarl, IR4I Scarl, ASI ha inviato alla succitata Struttura di monitoraggio una richiesta di indicazioni sull’applicazione del TUSP nei distretti, cui è stato dato riscontro specificando “che non sembrano potersi rinvenire disposizioni dalle quali dedurre la natura singolare” di questi, da cui consegue la loro non escludibilità dalle previsioni del TUSP. Allo stesso tempo, il Mef ha evidenziato che “Tuttavia, le istanze sottese alla partecipazione dell’Agenzia, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, nelle società considerate, inducono la scrivente struttura ad una riflessione per comprendere le peculiarità di tali partecipazioni, come quelle di altri Enti pubblici di ricerca, rispetto ai vincoli recati, in via generale, dal Testo unico” (prot. ASI n. 6120 del 3 agosto 2020). L’Agenzia, come riportato nella delibera n. 233 del 2020, ha precisato che “la cessione della partecipazione non può essere subordinata alla conclusione dei contratti in corso ma deve essere formalizzata in un atto dell’organo amministrativo del CIRA, che nel deliberare l’uscita avrà cura anche 28 Nella deliberazione n. 233 del 2020 si evidenzia, tra l’altro, che ASI, nel riscontrare una richiesta avanzata da Cira in ordine a due possibili soluzioni operative, “rispondeva con nota prot. n. 6849 del 9/9/2020 evidenziando come ogni decisione competente in veste di azionista di controllo fosse già stata assunta attraverso le deliberazioni inerenti le revisioni straordinaria e periodiche già adottate e tempestivamente comunicate al CIRA nel 2018, 2019 e 2020, nonché attraverso l’intervento nella Assemblea dei Soci che con delibera del 10/05/2018 ha autorizzato, in merito alla partecipazione in ASPEN AVIONICS INC., di cedere la partecipazione secondo criteri di economicità e convenienza, a tutela degli interessi del CIRA stesso. L’ASI aggiungeva inoltre che i criteri di economicità e convenienza devono essere attuati dal Consiglio di amministrazione del CIRA e non necessitano di ulteriore autorizzazione da parte degli azionisti”.

Le due relazioni quella sull’ASI e quella sul CIRA andrebbero esaminte contestualmente per una valutazione critica. Almeno questo è il nostro commento.

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