Il caso della segretaria comunale che aveva superato la selezione per mobilità volontaria nei ruoli della dirigenza dell’Agenzia spaziale italiana”dopo anni approda in Cassazione secondo cui una volta ottenuto il consenso, l’ente di destinazione non può più ritrattare.

Si tratta di un casus belli presente in ASI dai primi anni della gestione della direzione generale di Anna Sirica.

La Cassazione emette il verdetto finale dichiarando infondato il ricorso presentato dall’Ente di destinazione.

“Viene  confermato l’accoglimento della domanda di una segretaria comunale che aveva superato la selezione per mobilità volontaria nei ruoli della dirigenza dell’Agenzia spaziale italiana”

“L’Asi e il ministero dell’interno hanno presentato ricorso in Cassazione precisando sia che la mobilità difettava del consenso dell’amministrazione cui il segretario prestava servizio, sia che aveva errato la Corte di appello ad assimilare la procedura di mobilità al concorso pubblico. La conferma della Cassazione Per i giudici di Piazza Cavour il ricorso è infondato. Non vi è dubbio che i segretari comunali sono legati da rapporto di lavoro o di impiego con il ministero dell’intemo (art, 97, co, 1, Tuel e art. 7, co. 31-septies, d.i. 78/2010) e sono utilizzati dai comuni di nomina, presso i quali essi sono organicamente incardinati e prestano servizio (tra le tante, Cassazione sezione unite 20 giugno 2007, ç. 14288). Pertanto, la cessione del contratto, nella mobilità volontaria, richiede che il consenso alla mobilità debba provenire da entrambi i soggetti pubblici nei cui confronti intercorrono i predetti rapporti e che sono destinati a cessare per effetto del trasferimento presso altro e diverso ente. Nel caso di specie è stato provato in via documentale che la segretaria avesse ricevuto sia il nulla osta del ministero dell’Interno sia il nulla osta del sindaco del comune di assegnazione. Infine , è errato anche l’altro motivo del ricorso, in quanto il giudice di appello ha correttamente qualificato, nella procedura indetta da ASI, una forma di offerta al pubblico, individualizzata con l’approvazione della graduatoria ad opera del dirigente generale.” © Rir

(Vedi rassegna stampa ASI del primo ottobre 2021)

E’ indubbiamente una sentenza di importanza rilevante.

Lascia un Commento